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Sez. 6 - , Sentenza n. 49921 del 25/01/2018 Ud. (dep. 02/11/2018) Rv. 274287 - 02

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata allo spaccio – Ipotesi prevista dall’art.74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 – Presupposti – Programmatica commissione di fatti di lieve entità – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274287-02

STUPEFACENTI - IN GENERE

La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (In motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza di tal delitto valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)