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Sez. 1, Sentenza n. 4875 del 19/12/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 254194 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata allo spaccio - Ipotesi di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Presupposti - Condotte commesse in attuazione del programma sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254194-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)