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Sez. 5, Sentenza n. 48676 del 14/05/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261911 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata allo spaccio - Ipotesi prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Presupposti - Condotte tutte sussumibili nella fattispecie di lieve entità - Necessità.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261911-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte, commesse in attuazione del programma criminoso, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)