Sez. 5, Ordinanza n. 2015 del 03/04/2000 Cc. (dep. 08/06/2000) Rv. 216766 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Rito camerale ai sensi dell'art. 611 co. 2 nell'ipotesi di richiesta di inammissibilità da parte del P.G. - Illegittimità della norma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli art. 3, 24, e 111 Cost., dell'art 611 cod.proc.pen. nella parte in cui dispone che la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio quando il procuratore generale abbia presentato richiesta di dichiarazione di inammissibilità, atteso che l'adozione del rito camerale non è rimessa alla decisione discrezionale della parte pubblica, ma costituisce l'effetto di una valutazione del legislatore, che ha disposto l'adozione di un rito più agile nell'ipotesi di ricorso inammissibile, tant'è che, ove la Corte ritenesse invece il ricorso ammissibile, dovrebbe, prescindendo da ogni diversa valutazione del procuratore generale, fissare la data per l'udienza pubblica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)