Sez. 3, Ordinanza n. 3093 del 27/09/1995 Cc. (dep. 26/10/1995) Rv. 202808 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio | Trattazione in camera di consiglio dei ricorsi avverso le sentenze "patteggiate" - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., nella parte in cui, prevedendo, nel giudizio di cassazione, il rito camerale per tutti i ricorsi avverso provvedimenti non emessi nel dibattimento, esclude, in asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., che venga discusso in pubblica udienza il gravame avverso le sentenze emesse a seguito di "patteggiamento"; non è ravvisabile infatti alcuna lesione del diritto di difesa, giacché la disciplina prevista garantisce in modo ampio il contraddittorio, ed il principio posto dall'art. 24 della Costituzione tutela il diritto di difesa in quanto tale e non una sua particolare modalità di esercizio quale la difesa orale davanti al giudice; né può ritenersi violato il principio di eguaglianza, con riferimento alla trattazione in udienza pubblica, espressamente contemplata dalla disposizione in parola, dei ricorsi avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, per la ragionevolezza della diversità di tale previsione, ricollegabile alla considerazione che la sentenza che applica la pena a istanza delle parti non è necessariamente preceduta da una discussione nel merito dell'imputazione e solo per certi effetti può equipararsi ad una sentenza di condanna, mentre per il giudizio abbreviato la previa discussione sul merito dell'imputazione è strutturalmente richiesta e la decisione finale ricalca espressamente i contenuti di una sentenza dibattimentale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)