Sez. U, Sentenza n. 10556 del 02/11/1990 (Rv. 469593 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - IMPUGNABILITÀ ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO AMMISSIBILI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - IMPUGNABILITÀ ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO AMMISSIBILI.*
Il ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, contro decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, è proponibile non soltanto per questioni di giurisdizione, ai sensi dell'art. 19 del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, ma anche per violazioni di legge, in virtù dell'art. 111 della Costituzione, e, quindi, pure per denunciare incongruità od illogicità della motivazione. (V 427/73, mass n 362408).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)