Sez. 3, Sentenza n. 714 del 12/03/1971 (Rv. 350502 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - FORUM - DOCUMENTI IRRITUALMENTE PRODOTTI - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - FORUM - DOCUMENTI IRRITUALMENTE PRODOTTI - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
La disposizione dell'art 87 disp att cod proc civ, secondo la quale i documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la Costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art 170, ultimo comma, codice di rito e possono altresi essere prodotti in udienza, facendosene menzione nel relativo verbale, e diretta ad assicurare che la produzione di documenti in giudizio da parte di un contendente avvenga in forme ed in tempi idonei a rendere possibile e certa la conoscenza alle altre parti onde garantire a queste l'Esercizio del diritto del contraddittoriò di qui, sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, la ragione della preclusione al giudice di merito del potere di esaminare l'efficacia probante di documenti irritualmente prodotti. (V 1732'66, mass n 323372).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)