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Sez. 2, Sentenza n. 2766 del 17/11/1967 (Rv. 330306 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE IN GENERE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - FECI SED IURE - IN GENERE - RILEVANZA DELL'ECCEZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330306-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE IN GENERE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - FECI SED IURE - IN GENERE - RILEVANZA DELL'ECCEZIONE - LIMITI.*

Quando in un giudizio possessorio il convenuto sostiene di aver compiuto l'alterazione dello stato di fatto nel legittimo Esercizio di un suo diritto, il giudice deve prendere in considerazione quegli elementi che sono rilevanti ed influenti per stabilire se detta alterazione sia o meno lesiva del possesso altrui tale indagine e quindi consentita solo se la eccezione feci sed iure feci sia diretta a contestare o a limitare la sfera del possesso altrui, ossia ad escludere che vi sia stata un'invasione di essa, perche l'atto compiuto dal preteso spogliatore rientra nei limiti del possesso medesimo. L'eccezione non e percio ammissibile e quando tenda invece, a far valere, non gia lo ius possessionis, e cioe l'esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo ius possidendi, e cioe il diritto di possedere dello spogliatore medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)