Sez. 3, Sentenza n. 22386 del 29/11/2004 (Rv. 579114 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Clausola stabilente i limiti del danno oggetto dell'obbligo di rivalsa dell'assicuratore - Art. 1882 cod. civ. - Danneggiato - Onere della prova - Configurabilità - Portata.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE
Se nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro (art. 1882 cod. civ.), l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicchè legittimamente l'assicuratore può richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)