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Sez. 3, Sentenza n. 22386 del 29/11/2004 (Rv. 579114 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Clausola stabilente i limiti del danno oggetto dell'obbligo di rivalsa dell'assicuratore - Art. 1882 cod. civ. - Danneggiato - Onere della prova - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579114-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE

Se nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro (art. 1882 cod. civ.), l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicchè legittimamente l'assicuratore può richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)