Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006 (Rv. 591321 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pretese asseritamente riconducibili alla tutela del diritto alla salute - Criteri di riparto tra le dette giurisdizioni - Condizioni per la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo ai fini dell'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario - Individuazione - Domanda volta all'ottenimento delle dovute prestazioni con modalità diverse da quelle apprestate dalla P.A. - Interferenza con la discrezionalità dell'Amministrazione - Sussistenza - Conseguenza - Configurabilità della situazione soggettiva come interesse legittimo - Devoluzione, in tale ipotesi, della giurisdizione al giudice amministrativo - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione - la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili - anche attraverso un'opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza, siccome non adeguatamente motivata - con riferimento alla domanda diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure necessarie come emodializzati - in ordine alla configurabilità o meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità dell'avanzata richiesta).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)