Sez. 3, Sentenza n. 9058 del 04/10/2017 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272506 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere soggette a denuncia di inizio attività - Progettista - Responsabilità - Ragioni - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che ha affermato la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, in concorso con il proprietario e l'esecutore materiale, per aver realizzato, sulla base della attestazione di conformità agli strumenti urbanistici di un'opera precaria, oggetto di D.I.A., una struttura di rilevanti dimensioni, chiusa con finestre, destinata ad ospitare i clienti di un adiacente esercizio commerciale).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)