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Sez. 3, Sentenza n. 27699 del 20/05/2010 Ud. (dep. 16/07/2010) Rv. 247927 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Opere edilizie soggette a D.i.a. - Relazione di accompagnamento - False attestazioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247927-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 359, Cod. Pen. art. 481, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 23, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)