Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 26/04/1983 (Rv. 427790 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - SCELTA TRA L'ESECUZIONE E LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - SCELTA TRA L'ESECUZIONE E LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.*
La disciplina prevista dall'art. 72, quarto comma, della legge fallimentare, secondo cui, se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, si applica, a maggior ragione, anche al contratto preliminare di compravendita, nel quale tale eventualità è senz'altro esclusa dal contenuto stesso del negozio e dagli effetti non reali, ma meramente obbligatori, del contratto. (V 1051/78, mass n 390402; (Conf 1587/75, mass n 375177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)