Sez. 3, Sentenza n. 907 del 20/01/2010 (Rv. 611120 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Adozione di criteri e mezzi funzionali alla manutenzione delle opere pubbliche - Discrezionalità - Limiti - Violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza - Conseguenze - Poteri del giudice ordinario - Indicazione delle concrete modalità del "facere" nei confronti della P.A. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
La discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi. Peraltro, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il giudice ordinario - quando verifichi la lesione di un diritto soggettivo per effetto di un atto amministrativo - deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza indicare le concrete modalità del "facere" cui la P.A. debba attenersi, appartenendo queste alla libertà del processo decisionale dell'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)