Sez. 3, Sentenza n. 19359 del 18/09/2007 (Rv. 599395 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Adozione di criteri e mezzi funzionali alla manutenzione delle opere pubbliche - Discrezionalità - Limiti - Violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza - Conseguenze - Accertamento in concreto da parte del giudice ordinario - Valutazione dell'elemento soggettivo (non del funzionario agente, ma) della P.A. come apparato - Ammissibilità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. L'accertamento in concreto di tutti gli elementi che concorrono ad integrare la fattispecie di tale responsabilità, di natura extracontrattuale, e, tra questi, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 cod. civ. (colpa o dolo, da riferirsi non già al funzionario agente, ma all'amministrazione come apparato), spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto sussistere la responsabilità dell'amministrazione per aver provveduto al rifacimento di una scalinata senza adottare le opportune cautele, di ordine progettuale ed esecutive, affinché l'opera pubblica non costituisse un permanente ostacolo all'utilizzo di una autorimessa di proprietà di un privato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)