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Sez. 1, Sentenza n. 10910 del 11/07/2003 (Rv. 564975 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI | Conseguenze - Oneri e facoltà della parte interessata.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564975-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI

Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820 cod. proc. civ., incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)