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Sez. L, Sentenza n. 2084 del 10/04/1979 (Rv. 398467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 230 DEL 1962 - NATURA INNOVATIVA - APPLICABILITA AI CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 230 DEL 1962 - NATURA INNOVATIVA - APPLICABILITA AI CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - LIMITI.*

La legge n 230 del 1962 che ha abrogato espressamente - art 9 - l'art 2097 cod civ, ha dato al contratto di lavoro subordinato a termine una disciplina piu restrittiva di quella precedente, esigendo, in ogni caso, l'atto scritto, stabilendo tassativamente le ipotesi di specialita del rapporto in cui e consentita l'apposizione del termine ed, ancora, facendo carico della prova dell'obiettiva ricorrenza di tale ipotesi al datore di lavoro anche in concorso del necessario atto scritto. Essa, quindi, ha carattere innovativo e, pur se si applica anche ai rapporti di lavoro "in corso" alla data (5 agosto 1962) della sua entrata in vigore, va esclusa per quei rapporti che avevano, necessariamente, sotto il vigore dell'abrogato art 2097 cod civ, un limite temporale della stessa durata della lavorazione stagionale alla quale inerivano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)