Sez. L, Sentenza n. 2476 del 16/04/1980 (Rv. 406208 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Deve ritenersi l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ove l'atto scritto non contenga alcun cenno ad un termine finale di scadenza, neppure indicato con riferimento ad un evento futuro, di cui e certo il verificarsi ancorche ne sia incerto il momento del verificarsi (certus an, incertus quando), oppure il contratto, per sua natura, non ne consenta l'apposizione. La prova relativa alla sussistenza oggettiva delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro e a carico del datore di lavoro e deve essere rigorosa. (V 6313/79, mass n 403043; (V 4499/79, mass n 401003; (V 3362/79, mass n 399765; (V 2084/79, mass n 398467; (V 1017/79, mass n 397212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)