Sez. 2, Sentenza n. 47829 del 28/10/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 227734 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Nozione - Fattispecie.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
È abnorme perché si colloca al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile se non con l'impugnazione e il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il g.o.t. del tribunale in composizione monocratica dichiari inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata nei suoi confronti personalmente dall'imputato e disponga procedersi oltre, in quanto emette un provvedimento funzionalmente attribuito ad altro giudice (Corte d'appello)e decide, altresì, una questione che lo riguarda direttamente, in violazione del principio generale nemo iudex in causa propria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)