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Sez. 3, Sentenza n. 15279 del 13/10/2003 (Rv. 567433 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione di erronea interpretazione di clausole contrattuali - Onere di trascrizione nel ricorso - Sussistenza - Fondamento - Autosufficienza del ricorso.
Stato
decisa il 2003-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567433-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente per Cassazione che censuri l' erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l' onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l' esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 366 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)