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Sez. L, Sentenza n. 11117 del 26/07/2002 (Rv. 556325 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione di erronea interpretazione di clausola statutaria - Obbligo di riportare il testo in ricorso - Configurabilità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556325-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la erronea interpretazione di una clausola statutaria, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della clausola invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, al quale è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)