Sez. L, Sentenza n. 11117 del 26/07/2002 (Rv. 556325 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione di erronea interpretazione di clausola statutaria - Obbligo di riportare il testo in ricorso - Configurabilità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la erronea interpretazione di una clausola statutaria, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della clausola invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, al quale è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)