Sez. 1, Sentenza n. 6065 del 21/03/2005 (Rv. 580258 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento dell'infrazione - Redazione del verbale con sistemi meccanizzati - Mancata indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo dell'agente accertatore - Indicazione, in detto documento, solo della qualifica del soggetto responsabile - Rilevanza ai fini della validità dell'atto - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dall'art.3, comma secondo, D.Lgs. n.39/1993, del nominativo dell'accertatore, individuato solo con la qualifica e l'aggiunta della dicitura "pro tempore", non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.
Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 383 com. 4), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385 com. 3), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385 com. 4), Decreto Legisl. 12/02/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)