Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/01/2006 (Rv. 586894 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento della violazione - Sottoscrizione - Agente accertatore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993 n.39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare "aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 383 com. 4), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385 com. 3), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385 com. 4), Legge 12/02/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)