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Sez. L, Sentenza n. 12728 del 29/05/2006 (Rv. 589793 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Attività difensiva delle parti - Indicazione di norma giuridica applicabile - Ammissibilità - Limite della preclusione alla proposizione in appello di nuove eccezioni ex art. 437 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589793-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

La doglianza afferente alla pretesa erronea interpretazione di norme giuridiche può essere eccepita in grado d'appello, non trattandosi di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 cod. proc. civ., atteso il dovere del giudice di appello di verificare la correttezza dell'interpretazione ed applicazione della norma da parte del giudice di primo grado. (Nella specie, relativa ad interessi e rivalutazione monetaria sulla somma restituita per contributi indebitamente versati ai sensi del d.l.n.71 del 1993 conv., con modif., in l. n.151 del 1993, e al valore interruttivo della prescrizione della lettera con la quale il datore di lavoro chiedeva la restituzione delle quote di contribuzione indebitamente corrisposte, rimettendo all'istituto la quantificazione del credito, senza alcun riferimento alla svalutazione monetaria richiesta soltanto successivamente, il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di interessi legali espressamente interpretando l'art. 1, comma 3, del d.l.n. 71 alla stregua della giurisprudenza di legittimità invocata dal datore di lavoro. L'istituto appellante invocava la diversa ulteriore giurisprudenza di legittimità, di segno opposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1971 num. 93 art. 1, Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)