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Sez. L, Sentenza n. 16765 del 07/11/2003 (Rv. 567971 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Mancata contestazione - Rilevanza - Limiti - Dovere del giudice di interpretare e applicare correttamente la norma - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567971-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Il giudice ha il dovere di controllare la rilevanza giuridica dei fatti indicati dal ricorrente, relativi all'esistenza del diritto vantato, ancorché il convenuto non li abbia contestati, giacché la non contestazione dei "fatti" allegati da controparte ne rende superflua la prova, ma quanto agli aspetti in diritto della pretesa non esime il giudice dal dovere di corretta interpretazione ed applicazione della norma invocata. (Nella specie, relativa ad indennità di maternità, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato eccezione in senso proprio il rilievo svolto in sede d'appello dall'ente previdenziale circa la mancanza del requisito contributivo della sussistenza di un rapporto di lavoro in atto alla data di inizio dell'astensione obbligatoria e aveva ritenuto l'ente decaduto dalla facoltà di sollevare detta eccezione; affermando il principio di cui alla massima la S.C ha rilevato che le deduzioni della stessa parte istante in ordine alle date di risoluzione del rapporto e di inizio del periodo di astensione obbligatoria evidenziavano che quest'ultimo era iniziato dopo il decorso dei sessanta giorni dalla cessazione del lavoro e quindi oltre il termine a partire dal quale il diritto era precluso, in mancanza di ulteriori circostanze legittimanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)