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Sez. U, Sentenza n. 26018 del 30/10/2008 (Rv. 604948 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Domanda retributiva relativa ad assunzioni a termine - Periodi precedenti e successivi alla data del 30 giugno 1998 - Frazionamento del rapporto - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604948-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, con riferimento alle controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", allorchè si tratti di più atti convenzionali di assunzione a termine, riguardanti periodi sia precedenti che successivi alla suddetta data, la competenza giurisdizionale va distribuita fra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai diversi periodi, in quanto ciò che rileva è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata e, dunque, il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, indipendentemente dalle date di compimento degli atti di gestione del rapporto (nella specie, gli atti convenzionali di assunzione a termine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)