Sez. U, Ordinanza n. 9154 del 20/04/2006 (Rv. 588872 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Trasferimento al giudice ordinario delle relative controversie - Disciplina transitoria - Criteri interpretativi - Rivendicazione di superiore inquadramento con pretese retributive a cavallo della data del 30 giugno 1998 - Conseguente ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della norma transitoria dell'art. 45, comma diciassettesimo, d.lgs. n. 80 del 1998, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - , in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, comporta che, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata - , la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)