Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 21/10/1969 (Rv. 343549 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MINUTA DI CONTRATTO - NOZIONE - VALORE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MINUTA DI CONTRATTO - NOZIONE - VALORE.*
La figura negoziale della 'minutà o 'puntuazioné di contratto ricorre allorquando, essendosi raggiunto l'accordo sui soli elementi essenziali, occorre rinviare ad un momento successivo la Determinazione degli elementi accessori e integrativi, ovvero la formale consacrazione dell'intero rapporto in una stesura organica e completa. In tal caso, la C d 'minutà costituisce il documento interlocutorio che fissa i punti essenziali di un accordo non ancora definitivamente concluso, sebbene quasi certo nella sua futura stipulazione. In concreto, la 'minutà puo avere valore di documento probatorio di un contratto gia perfezionato, quando contenga la indicazione dei suoi elementi essenziali e sia dimostrato che le parti abbiano inteso vincolarsi definitivamente e cio anche in base al comportamento successivo delle parti stesse, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dal documento medesimo. (V 2995-63 3044-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)