Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 20/08/1980 (Rv. 408806 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'INCONTRO DEI CONSENSI - PUNTUAZIONE O MINUTA DI CONTRATTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'INCONTRO DEI CONSENSI - PUNTUAZIONE O MINUTA DI CONTRATTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La cosiddetta 'puntuazioné o minuta di contratto non ha, in via di massima, carattere vincolativo, ma solo una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali, in quanto con essa le parti di solito intendono solo documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando la conclusione del contratto al momento successivo nel quale avranno raggiunto l'accordo anche sugli altri. Cio, peraltro, non esclude che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di un contratto gia perfezionato, quando contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti - anche in base al comportamento successivo delle parti, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante da detta minuta, sempreche tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione - che le parti medesime abbiano inteso vincolarsi definitivamente. (V 517/70, mass n 345558; (Conf 3445/69, mass n 343549; (Conf 2995/63, mass n 264620; (Conf 929/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)