Sez. L, Sentenza n. 3046 del 06/05/1986 (Rv. 446058 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA O DI OPINIONE - EFFICACIA NEGOZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI DIRITTI NON SODDISFATTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA O DI OPINIONE - EFFICACIA NEGOZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI DIRITTI NON SODDISFATTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
La quietanza a saldo, o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta, di regola, una semplice manifestazione del convincimento dello interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta perciò una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale, che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti. (V 708/84, mass n 432962; (Conf 6959/82, mass n 424624).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)