Sez. L, Sentenza n. 6959 del 16/12/1982 (Rv. 424624 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA O DI OPINIONE - EFFICACIA NEGOZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI DIRITTI NON SODDISFATTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA O DI OPINIONE - EFFICACIA NEGOZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI DIRITTI NON SODDISFATTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
La quietanza a saldo, o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta, di regola, una semplice manifestazione del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta perciò una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale, e che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti. (Conf 1267/81, mass n 411849; (Conf 1941/76, mass n 380747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)