Sez. 1, Sentenza n. 8007 del 08/08/1990 (Rv. 468676 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ART. 27 LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DEL PREZZO DI CESSIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE E COMUNICAZIONE ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ART. 27 LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DEL PREZZO DI CESSIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE E COMUNICAZIONE ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA.*
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, l'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come integrato ed interpretato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, ove considera come stipulato e concluso il contratto di compravendita (disposizione da intendersi nel senso della definitività del diritto dello assegnatario a conseguire la cessione in proprietà), se la domanda di riscatto sia stata già accettata e sia stato comunicato all'assegnatario il prezzo, integra una norma transitoria applicabile anche quando dette accettazione e comunicazione siano anteriori all'entrata in vigore della medesima legge n. 513 del 1977 (non solo quando siano anteriori alla legge n. 457 del 1978). (V 6487/88, mass n 460806; (V 4058/86, mass n 446869; (V 1160/86, mass n 444655).*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)