Sez. 1, Sentenza n. 4058 del 18/06/1986 (Rv. 446869 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DI ALLOGGI GIÀ ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513, INTERPRETATO ED INTEGRATO DALL'ART. 52 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 - PREESISTENZA DELLA DOMANDA DI CESSIONE E DELLA ACCETTAZIONE DELLA STESSA - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DI ALLOGGI GIÀ ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513, INTERPRETATO ED INTEGRATO DALL'ART. 52 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 - PREESISTENZA DELLA DOMANDA DI CESSIONE E DELLA ACCETTAZIONE DELLA STESSA - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO.*
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, la disciplina transitoria fissata dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come interpretato ed integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, la quale regola compiutamente tutti i rapporti ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore, fa carico all'assegnatario di confermare entro sei mesi la domanda di cessione a pena di decadenza, limitatamente al caso in cui l'istituto proprietario o gestore non abbia già accettato la domanda stessa e comunicato all'assegnatario il prezzo di cessione (secondo comma). Qualora, invece, siano in precedenza avvenute dette accettazione e comunicazione, la norma medesima stabilisce che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita (terzo comma): il che, per altro, va inteso non nel senso della Costituzione ope legis del vincolo contrattuale (o della sanatoria ex lege di vizi da cui fossero eventualmente affette la domanda di cessione e la correlativa dichiarazione di accettazione) con conseguente trapasso in ogni caso della proprietà, bensì in quello del definitivo ed incontestabile riconoscimento del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione in seguito al completamento della procedura amministrativa ed alla successiva stipula di un valido contratto privatistico di trasferimento. (V 1160/86, mass n 444655; (V 577/85, mass n 438788; (V 2263/84, mass n 434312; (V 4838/83, mass n 429726; (V 835/82, mass n 418658).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)