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Sez. L, Sentenza n. 7633 del 28/12/1983 (Rv. 432234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - MANCATA PRECEDENTE DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - CONTRATTO DI LAVORO - CONTINUITÀ - ACCORDO RISOLUTIVO TRA L'ALIENANTE ED IL LAVORATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - MANCATA PRECEDENTE DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - CONTRATTO DI LAVORO - CONTINUITÀ - ACCORDO RISOLUTIVO TRA L'ALIENANTE ED IL LAVORATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

In caso di trasferimento d'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in epoca antecedente al mutamento della titolarità dell'azienda, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, mentre è irrilevante l'accordo risolutivo del rapporto intervenuto tra l'alienante stesso ed il lavoratore, quando tale accordo sia stato imposto come conditio sine qua non per la formale assunzione dell'acquirente dell'azienda. (V 102/79, mass n 396169; (V 3874/78, mass n 393457).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)