Sez. 3, Sentenza n. 51 del 08/01/1977 (Rv. 383560 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - RINVIO D'UFFICIO - CONDIZIONI - TERMINE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - RINVIO D'UFFICIO - CONDIZIONI - TERMINE.*
Qualora l'udienza stabilita, a norma dell'art 569 cod proc civ, per l'esecuzione della vendita con incanto degli immobili pignorati non abbia luogo per festivita sopravvenuta o per impedimento del giudice dell'esecuzione o per qualsiasi altro motivo, l'esecuzione della vendita, a norma dell'art 82 disp att cod proc civ, S'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva che sara tenuta dal giudice dell'esecuzione e che risulta dal calendario giudiziario. Ne varrebbe obiettare che l'art 581 cod proc civ non qualifica espressamente come 'udienzà la riunione per l'incanto, limitandosi a stabilire che 'l'incanto ha luogo nella sala delle udienze pubbliché, giacche una seduta dell'organo giurisdizionale caratterizzata dalla partecipazione delle persone interessate deve qualificarsi come udienza. (V 213/75, mass n 373404).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)