Sez. 3, Sentenza n. 7281 del 06/08/1997 (Rv. 506503 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Udienza fissata per l'incanto - Svolgimento - Impossibilità - Conseguenze - Rinvio di ufficio alla prima udienza successiva senza necessità di avviso alle parti (art. 82 disp. att. cod. proc. civ.) - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
La disposizione di cui all'art. 82, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. (a norma della quale se, nel giorno fissato per l'udienza, questa non può svolgersi, la causa si intende rinviata di ufficio alla prima udienza di istruzione immediatamente successiva, senza necessità di avviso alle parti) deve ritenersi inapplicabile alla ipotesi in cui, fissata l'udienza per un incanto immobiliare, questo non possa aver luogo in quella data, attesa la differenza, lessicale e morfologica, tra i momenti processuali dell"udienza" (luogo dell'incanto) e dell'"incanto" (complesso di operazioni volte alla individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di vendita), differenza tale da escludere che le norme dettate per lo svolgimento della prima possano meccanicamente applicarsi alle operazioni richieste per il secondo, travalicando le esigenze di pubblicità connesse a tali operazioni l'ambito dei soggetti che devono essere considerati parti del processo esecutivo, ed investendo, invece, tutti i soggetti che, comunque, possono essere interessati a parteciparvi (con la conseguenza che i provvedimenti successivi, con i quali venga fissato l'incanto per la vendita dei beni immobili devono contenere, necessariamente, un richiamo all'originaria ordinanza di vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)