Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995 (Rv. 494407 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Udienza per l'incanto - Impossibilità di svolgimento di detta udienza - Applicabilità dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
La norma di cui all'art. 82, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. - secondo cui se nel giorno fissato non si tiene udienza la causa si intende rinviata d'ufficio alla prima udienza di istruzione immediatamente successiva, senza necessità di avviso alle parti - non è applicabile al caso in cui l'incanto non possa aver luogo nell'udienza stabilita, posto che la distinzione tra "udienza", come luogo dell'incanto, ed "incanto", come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto, atteso che le peculiari esigenze di pubblicità connesse a tale operazione travalicano l'ambito dei soggetti che possono essere considerati parti del processo esecutivo, investendo tutti i soggetti che comunque possono essere interessati a parteciparvi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 581, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)