Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 21/09/2005 (Rv. 584462 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 109 del 1994 - Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di appalto - Cessione - Efficacia nei confronti della P.A. - Accettazione dell'amministrazione - Necessità - Applicabilità della disciplina speciale agli enti pubblici diversi dallo Stato.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che ne ha disposto l'abrogazione, dall'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, all. F - che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordinavano all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - risultava applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 339, Regio Decr. 19/09/1899 num. 394 art. 112, Regio Decr. 12/02/1911 num. 297 art. 176, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)