Sez. L, Sentenza n. 2269 del 29/03/1983 (Rv. 427117 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO - DEFINIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE NELLA MORA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO - DEFINIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE NELLA MORA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
La definizione della controversia raggiunta, in pendenza del giudizio di legittimità, avanti alle commissioni provinciali di conciliazione di cui all'art. 410 (nuovo testo) cod. proc. civ. comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una decisione nel merito e, conseguentemente, la dichiarazione, da parte della suprema Corte, della cessazione della materia del contendere. (V 1264/78, mass n 390621; (V 1598/77, mass n 385306).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)