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Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 23/01/1987 Ud. (dep. 07/04/1987) Rv. 175581 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO - ALTERAZIONE - FATTISPECIE PREVISTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 7 D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI, DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIBILITÀ ALLA SOLA FALSIFICAZIONE DEGLI APPOSITI MODULI STAMPATI (COSIDDETTO "SUPPORTO CARTACEO") E NON ANCHE ALLE INDICAZIONI APPOSTE SU DI ESSI.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175581-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO - ALTERAZIONE - FATTISPECIE PREVISTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 7 D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI, DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIBILITÀ ALLA SOLA FALSIFICAZIONE DEGLI APPOSITI MODULI STAMPATI (COSIDDETTO "SUPPORTO CARTACEO") E NON ANCHE ALLE INDICAZIONI APPOSTE SU DI ESSI.*

Ai fini dell'applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 7 ultimo comma d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627, la condotta delittuosa "di formazione o alterazione di stampati, documenti o registri" deve essere riferita soltanto alla falsificazione degli appositi moduli stampati (cosiddetto supporto cartaceo), sui quali devono essere compilati i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti (bolla di accompagnamento, fattura o altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 d.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive mod.). Non è invece configurabile detto reato nell'ipotesi di falsificazione delle indicazioni che gli operatori economici sono tenuti ad apporre sui moduli a stampa (cosiddetto contenuto intrinseco del documento). Quest'ultima falsificazione (sia essa ideologica che materiale) integra, invece, la semplice violazione amministrativa di cui al primo comma dello stesso art. 7, salva l'applicabilità dell'art. 4 n. 1 della legge 7.8.1982 n. 516 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10.7.1982 n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge (1 gennaio 1983). (V mass n 173755).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)