Sez. 3 - , Sentenza n. 17969 del 23/06/2021 (Rv. 661703 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Recesso - Portata - Obbligo di restituzione della caparra - Obbligazione sociale - Cessione di quota anteriore al recesso - Obbligazione del socio trasferente - Esclusione - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - In genere. SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro la società, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c.
Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)