Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20535 del 29/09/2014 (Rv. 632660 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Cassazione con rinvio al giudice di appello - Produzione di nuovi documenti innanzi al giudice del rinvio - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore, stante la natura di "giudizio chiuso" riconosciuta al grado di rinvio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)