Sez. 2, Sentenza n. 3168 del 26/10/1974 (Rv. 371660 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - OBBLIGO DI CONSERVARE L'ORIGINARIA DESTINAZIONE - ONERE REALE A CARICO DEL CONDOMINO - CORRISPETTIVO PECUNIARIO - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - OBBLIGO DI CONSERVARE L'ORIGINARIA DESTINAZIONE - ONERE REALE A CARICO DEL CONDOMINO - CORRISPETTIVO PECUNIARIO - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una pigione, di canone o di altro corrispettivo periodico del godimento di un bene ha natura di debito pecuniario ove sia stato preventivamente determinata in una somma fissa di denaro e, pertanto, essendo soggetta al principio nominalistico, non e suscettibile di rivalutazione. Tale principio e applicabile anche al canone fissato in danaro in corrispettivo dell' Onere reale posto a carico di uno dei condomini di un'edificio e consistente nell'Obbligo di conservare, nell'interesse del condominio, l'originaria destinazione dell'appartamento di sua esclusiva proprieta (nella specie, locali di portierato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)