Sez. 3, Sentenza n. 23264 del 18/11/2010 (Rv. 614839 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO | Art. 1901, terzo comma, cod. civ. - Portata - Periodo assicurativo in corso - Riferimento alla copertura della garanzia assicurativa per il periodo del premio non corrisposto, ma dovuto - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Contratto di durata annuale - Rateizzazione del premio in periodi più brevi - Periodo in corso coincidente con quello coperto dalla singola rata - Necessità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, cod. civ., il periodo di assicurazione in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto - è soltanto quello che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa se il premio non assolto fosse stato corrisposto. Ne consegue che, ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo in corso è quello più breve coperto dalla singola rata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1901 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)