Sez. 2, Sentenza n. 1706 del 08/03/1989 Cc. (dep. 15/03/1989) Rv. 180767 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - GRAVITÀ DEL FATTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI GIÀ SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - POSSIBILITÀ DI VALUTAZIONE.*
PENA - DETERMINAZIONE - GRAVITÀ DEL FATTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI GIÀ SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - POSSIBILITÀ DI VALUTAZIONE.*
Nel determinare la pena, il giudice deve valutare la gravità del reato, desumendola da tutte le modalità della sua esecuzione, anche di quelle integrative di circostanze aggravanti già sottoposte a giudizio di comparazione con circostanze attenuanti. (V mass n 173588; (Conf mass n 171672).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)