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Sez. 5, Sentenza n. 8043 del 03/06/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211489 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Imputato al quale sono state inflitte in primo grado distinte condanne a pena sospesa - Appello per sollecitare l'applicazione della continuazione - Possibilità per il giudice di appello di rivalutare la personalità dell'imputato sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e pertanto di revocare la sospensione già concessa - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211489-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio in peius"; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)