Sez. 1, Sentenza n. 6109 del 26/11/1984 (Rv. 437750 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA DI CUI AL D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - CRITERI AUTOMATICI DI LIQUIDAZIONE DEGLI IMPONIBILI - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA DI CUI AL D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - CRITERI AUTOMATICI DI LIQUIDAZIONE DEGLI IMPONIBILI - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette ai sensi dell'art. 3 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, sul cosiddetto condono tributario, le imposte sono commisurate, per ciascuno dei periodi considerati, al maggior imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, senza che, atteso il rigido automatismo dei criteri adottati dalla legge, sia possibile alcuna distinzione, ai fini della individuazione dell'imponibile di riferimento, tra imponibile costituito da redditi ordinari e redditi straordinari, in quanto realizzati una tantum. Nè tale normativa manifestamente si pone in contrasto con il principio della imposizione in ragione della capacità contributiva posto dall'art. 53 cost., dato che il sistema della legge configura una definizione tra fisco e contribuente, sottratta ad ogni discrezionalità del primo e postulante la spontanea adesione del secondo, libero di optare per i normali accertamenti. (V 3935/84, mass n 435899; (Conf 4280/83, mass n 429210).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)