Sez. 1, Sentenza n. 3935 del 05/07/1984 (Rv. 435899 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PERIODO DI IMPOSTA - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE A UN DATO PERIODO - MANCANZA DI DECISIONI IN SEDE CONTENZIOSA - IMPOSTA DOVUTA PER DETTO PERIODO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - REVISIONE DELL'IMPOSTA STESSA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PERIODO DI IMPOSTA - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE A UN DATO PERIODO - MANCANZA DI DECISIONI IN SEDE CONTENZIOSA - IMPOSTA DOVUTA PER DETTO PERIODO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - REVISIONE DELL'IMPOSTA STESSA - CONDIZIONI.*
Nella disciplina del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), e con riferimento al caso del periodo di imposta per il quale sia stato notificato l'accertamento e non sia stata notificata alcuna decisione resa in Sede contenziosa, l'imposta dovuta viene quantificata, secondo criteri rigidi ed automatici, sulla base dei parametri costituiti dall'imponibile dichiarato dal contribuente e da quello accertato dall'ufficio, non suscettibili di essere messi in discussione dall'una o dall'altra parte, mentre una revisione dell'ammontare dell'imposta stessa, come sopra determinato, resta possibile solo per errore materiale, o per violazione delle norme del citato decreto. Ne consegue, in particolare, che l'ufficio non può pretendere detta revisione contestando l'esattezza dell'imponibile indicato dal contribuente nella sua dichiarazione, anche quando questa sia negativa per perdite, e nemmeno sotto il profilo dell'illegittimità della detrazione di perdite afferenti anni precedenti (salva restando la Rilevanza della dichiarazione negativa al diverso fine della esclusione del beneficio dell'ulteriore riduzione del 25%, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del citato decreto).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)