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Sez. L, Sentenza n. 2396 del 06/03/1987 (Rv. 451575 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - PER FATTI NON INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART. 1064 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451575-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - PER FATTI NON INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART. 1064 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La carcerazione preventiva del lavoratore per fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento di obblighi contrattuali, ma si traduce in un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa a norma dell'art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale, peraltro, la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente va valutata, dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n. 604, con esclusivo riferimento alla previsione della seconda parte dell'art. 3 di tale legge, potendosi così ritenere giustificato il recesso del datore di lavoro soltanto quando risponda a ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell'azienda. (V 2256/81, mass n 412989; (V 2469/76, mass n 381256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)