Sez. L, Sentenza n. 2256 del 14/04/1981 (Rv. 412989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE DOVUTA A FATTI ESULANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO DEI RELATIVI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE - FATTO DETERMINANTE UNA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART 1464 COD CIV - CONFIGURABILITA - PERSISTENZA NEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERESSE A RICEVERE LE ULTERIORI PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE DETENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE - RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA, ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA - RILEVANZA ESCLUSIVA - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTI RELATIVI - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE DOVUTA A FATTI ESULANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO DEI RELATIVI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE - FATTO DETERMINANTE UNA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART 1464 COD CIV - CONFIGURABILITA - PERSISTENZA NEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERESSE A RICEVERE LE ULTERIORI PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE DETENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE - RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA, ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA - RILEVANZA ESCLUSIVA - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTI RELATIVI - OGGETTO.*
La carcerazione preventiva del lavoratore dovuta a fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro non integra gli estremi dell'inadempimento dei relativi obblighi contrattuali, il quale presuppone una condotta colpevole in relazione specifica con questi ultimi; essa - come la privazione della liberta fisica o morale del lavoratore medesimo per altrui comportamento illecito (sequestro di persona, violazione morale ecc) - si traduce, invece, in un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilita parziale della prestazione lavorativa a norma dell'art 1464 cod civ, in relazione alla quale, peraltro, la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto va valutata, dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n 604, esclusivamente con riferimento alla previsione della seconda parte dell'art 3 di tale legge, con la conseguenza che il recesso del datore di lavoro puo ritenersi obiettivamente giustificato solo quando risponda a ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Nella valutazione della legittimita di siffatto licenziamento - le cui modalita e il cui regime probatorio soggiacciono anch'essi alle Disposizioni della legge citata (artt 2 e 5) - deve accertarsi se la durata dell'assenza del lavoratore sia effettivamente sopportabile dall'azienda, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni e dell'organizzazione di questa, delle mansioni affidate al lavoratore detenuto nonche della possibilita che queste siano espletate temporaneamente da altri dipendenti e prescindendo, invece, da ogni altro soggettivo interesse del datore di lavoro, come dai motivi della carcerazione. (V 2317/80, mass n 406000; (V 993/80, mass n 404428; (V 5156/78, mass n 394905; (V 2132/77, mass n 385865; (V 2469/76, mass n 381256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)